Regime dei Contribuenti Minimi

Introduzione
La Finanziaria 2008, Art. 1 commi da 96 a 117 Legge 244/2007, ha abrogato i regimi dei contribuenti minimi in franchigia, i regimi fiscali delle attività marginali ed il regime super-semplificato per imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni sostituendoli con il nuovo Regime dei Contribuenti Minimi.

Chi può accedere
Possono accedere a questo regime solamente le persone fisiche che:

  • Sono residenti nel territorio dello Stato
  • Sono esercenti attività di impresa, arti e professioni
  • Nell’anno solare precedente (2007) non abbiano conseguito ricavi o compensi in misura superiore a € 30.000,00

Nel caso di nuove attività, quest’ultimo limite è previsionale e dev’essere ragguagliato ad anno. Esistono ulteriori condizioni per usufruire di questo regime che sono:

  • non aver effettuato cessioni all’esportazione o operazioni assimilate
  • non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori (unica eccezione sono i compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare)
  • non aver erogato somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito solamente da lavoro
  • non aver acquistato – anche mediante contratti di appalto e di locazione – nei 3 anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro

Sono esclusi da questo regime

  • i soggetti non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato
  • i soggetti che – in via esclusiva o prevalente – effettuano operazioni di cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricato e di terreni edificabili oppure di mezzi di trasporto nuovi
  • i contribuenti che – pur esercitando attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale – partecipano a:

  • società di persone
  • associazioni per l’esercizio della professione (art. 5, D.P.R. n. 917/1986)
  • società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza

  • soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 73/E/2007 ha chiarito che sono escluse da questo regime le attività di:

  • agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972)
  • vendita sali e tabacchi (art. 74, D.P.R. n. 633/1972)
  • commercio dei fiammiferi (art. 74, D.P.R. n. 633/1972)
  • editoria (art. 74, D.P.R. n. 633/1972)
  • gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, D.P.R. n. 633/1972)
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, D.P.R. n. 633/1972)
  • intrattenimenti, giochi e altre attività (art. 74, D.P.R. n. 633/1972)
  • agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972)
  • agriturismo (art. 5, comma 2, legge n. 413/1991)
  • vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973)
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. n. 41/1995)
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. n. 41/1995)

Modalità di Ingresso nel Regime
I soggetti che posseggono i requisiti dal 1° gennaio 2008 possono iniziare automaticamente ad operare come contribuente minimo, senza alcuna comunicazione. I soggetti che avevano optato per il regime delle nuove iniziative imprenditoriali (art. 13, legge n. 388/2000) possono scegliere se rimanere nel regime fino al termine di durata oppure se applicare il regime dei contribuenti minimi, anche se non è ancora terminato il triennio. I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e presumono di rispettare le condizioni per l’applicazione del regime, lo comunicano nella dichiarazione di inizio attività tramite modello AA9 (scaricabile a questo link). Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi sarà nel caso ragguagliato ad anno.

Modalità di Uscita dal Regime
L’uscita dal regime semplificato comporta la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari. La disapplicazione avviene per opzione del contribuente interessato alla tassazione ordinaria oppure al superamento dei limiti o alla perdita dei requisiti. L’opzione può avvenire tramite comportamento concludente ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta.
Chi opta per il regime ordinario deve porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali era precedentemente esonerato e dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione annuale successiva alla scelta. L’opzione per il regime ordinario è valida per almeno un triennio e si rinnova finché il contribuente continua ad applicare le imposte nei modi ordinari (dopo il triennio di applicazione del regime ordinario, il contribuente può sempre rientrare nel regime dei contribuenti minimi, avendone i requisiti).

Calcolo delle Imposte
Sul reddito netto si applica l’’imposta del 20% invece dell’IRPEF ordinaria e addizionali. I contributi previdenziali sono deducibili dal reddito d’impresa o lavoro autonomo. Il contribuente minimo:

  • non addebita l’IVA;
  • non ha diritto alla detrazione dell’imposta assolta;
  • non è soggetto passivo IRAP;
  • è esonerato dagli elenchi clienti fornitori;
  • presenta la dichiarazione dei redditi;
  • è escluso dallo studio di settore;
  • in caso di infedele attestazione del possesso dei requisiti previsti, è soggetto alla sanzione maggiorata del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

Conclusione
Sebbene sia pubblicizzato dall’Agenzia delle Entrate come regime “che semplifica, riduce gli adempimenti e diminuisce i costi”, in verità è piuttosto articolato e complesso (come si può notare da questa mia “semplice” esposizione) e trovo siano abbastanza rari i casi in cui si manifesta un’apprezzabile convenienza. Per valutarlo è necessario fare delle simulazioni che aiutino nella scelta del regime più opportuno.

Dopo due anni che utilizzo questo regime ritengo di aver abbastanza esperienza, quindi se hai qualche dubbio potremmo farlo insieme. Lascia pure un commento a questo post!

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